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RISARCIMENTO DOVUTO IN CASO DI PARTENZA DEL VOLO IN RITARDO: QUALI DIRITTI?
Forse non tutti sanno che quando il volo è in ritardo è possibile ottenere un equo risarcimento da parte della compagnia aerea in base alle aspettative ed alle finalità cui il volo era destinato.
La compensazione pecuniaria prevista nel Reg. (ce) 261/04 opera esclusivamente nei casi di negato imbarco e cancellazione del volo.
Il Citato Regolamento Comunitario in caso di ritardata partenza prevede, infatti, esclusivamente uno specifico diritto in capo al passeggero ad ottenere da parte della compagnia aerea una congrua assistenza ed informativa in relazione alla durata ed alle condizioni di attesa.
La compagnia aerea dunque, durante l'attesa, dovrà fornire obbligatoriamente al passeggero pasti e bevande, sistemazione in albergo, possibilità di telefonare od inviare dei fax ed ovviamente il trasporto al luogo di sistemazione.
L’ assistenza è dovuta in caso di ritardo di almeno due ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km;
ritardo di almeno tre ore di voli intracomunitari superiori a 1.500 km e di voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km;
ritardo di almeno quattro ore di voli internazionali superiori a 3.500 km.
Poichè il Reg.Ce 261/04 non prevedeva, come abbiamo visto, espressamente tutela risarcitoria per i casi di ritardo, la Corte di Giustizia Europea è intervenuta specificando che per i ritardi superiori alle tre ore il passeggero ha diritto a richiedere le medesime tutele compensative e risarcitorie previste per i casi di cancellazione.
In sostanza, è legittimo richiedere la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno in caso di ritardato arrivo a destinazione pari o superiore alle tre ore.
E' importante rilevare che qualora il volo faccia parte di un pacchetto viaggio (contratto che comprende il viaggio, l´alloggio e altri servizi), seppur le disposizioni normative sul trasporto aereo (convenzione di Montreal – Reg.ce 261/05) sono pienamente valide, vi sono ulteriori norme, più´ specifiche, contenute nel Codice del Consumo. In questi casi e´ bene valutare, a seconda del problema riscontrato, la giusta controparte a cui rivolgersi (vettore aereo o tour operator) per le eventuali contestazioni.
In ultimo la Convenzione di Montreal del 1999, recepita in Italia dal REGOLAMENTO (CE) N. 889/2002 prevede, invece anche in caso di tempestiva assistenza durante l'attesa, il diritto del passeggero ad ottenere dalla compagnia aerea il risarcimento dei conseguenti danni subiti (es. la perdita di coincidenza con altro volo, acquisto di un biglietto alternativo, perdita di giorni di vacanza) fino all'importo massimo corrispondente a circa 4.831 Euro.
di avvocato Adele Andeacola

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